La risposta è affermativa.
La recente legge 19 dicembre 2019, n. 157, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, all'art. 41 bis,
prevede la possibilità di sospendere la procedura esecutiva che abbia ad oggetto il mancato pagamento del mutuo
ipotecario per la prima casa, concesso dalla Banca..
Secondo la nuova legge, il debitore-consumatore (quindi persona fisica) può richiedere la rinegoziazione del
mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, ad una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
Sono richieste, tuttavia, altre condizioni particolarmente stringenti, ecco le principali:
- il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione e sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di
ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
-Inoltre non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
-l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
-il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia
superiore a euro 250.000;
-l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non puo' essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;
- il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'eta' del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
- il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
- non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, sospende l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.
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