La risposta è: dipende.
Una recentissima risposta dell'Agenzia delle Entrate, n.80 del 27.2.2020, ha chiarito che -non si perdono i benefici prima casa se la vendita avviene prima del quinquennio, ma a seguito di patti di divisione dei beni, con trasferimento a terzi, siglati a seguito dell'omologazione davanti al giudice.
-si perdono, invece, nel caso in cui l'accordo di separazione sia raggiunto avanti all'Ufficiale di Stato civile.
Nel primo caso, la motivazione si fonda sull'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, interpretato in questo senso dalla Corte di Cassazione del 21 marzo 2019, n. 7966, a cui è seguita la risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80 dell'Agenzia delle Entrate, ove si è affermato il principio secondo il quale si deve escludere la decadenza dalle agevolazioni 'prima casa' nell' ipotesi di cessione a terzi dell'immobile agevolato, "ma per la sola casistica di patti di divisione dei beni, con trasferimento a terzi, siglati alla presenza di un giudice".
Nel secondo caso, la motivazione si fonda sul decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, che, nell'avere introdotto nuovi istituti volti a ridurre il contenzioso civile, dando la possibilità di raggiungere l'accordo di separazione, anche di divorzio, senza passare davanti ad un Giudice, (seppure a determinate condizioni), esclude che in tale sede l'accordo possa "contenere patti di trasferimento patrimoniale". Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerati parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale.
In tal senso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all'art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74, la cui ratio, si ribadisce, è quella di favorire gli atti e le convenzioni " che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio".